Capo IV
Art. 27
In vigore dal 23 ago 2016
L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 5.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-27