Capo IV

Art. 31

In vigore dal 16 feb 2001
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-31

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Art. 31 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo