Capo IV
Art. 31
In vigore dal 16 feb 2001
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-31