Capo IV

Art. 28

In vigore dal 16 feb 1963
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-28

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Art. 28 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo