Art. 28
Capo IV

Art. 28

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In vigore dal 16 feb 1963
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-28