Capo III

Art. 25

In vigore dal 16 feb 1963
Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-25

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