Capo II
Art. 20
In vigore dal 16 feb 2001
Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente.Esso si riunisce di diritto il primo giorno, non festivo di febbraio e di ottobre.
Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri.
L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-20