Capo II

Art. 20

In vigore dal 16 feb 2001
Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente.Esso si riunisce di diritto il primo giorno, non festivo di febbraio e di ottobre. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri. L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-20

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Art. 20 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo