Capo III
Art. 26
In vigore dal 16 feb 2001
Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere.
Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-26