Capo V
Art. 34
In vigore dal 16 feb 2001
La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori.Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
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