1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
2. Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri.
Note all'articolo
La legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".