Capo II

Art. 13

In vigore dal 24 feb 2026
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. 2. Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri.

Note all'articolo

  • La legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-13

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