Titolo IV
Art. 52
In vigore dal 16 feb 1963
La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-52