Titolo IV

Art. 56

In vigore dal 16 feb 1963
Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-56

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