Titolo VI

Art. 59

In vigore dal 24 feb 2026
1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, e su enti di area vasta a elezione diretta, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto. 1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-59

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Art. 59 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo