Titolo V
Art. 58
In vigore dal 16 feb 1963
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-58