Titolo IV
Art. 55
In vigore dal 16 feb 1963
Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato;
1) le foreste;
2) le miniere e le acque minerali e termali;
3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-55