Titolo IV

Art. 55

In vigore dal 16 feb 1963
Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato; 1) le foreste; 2) le miniere e le acque minerali e termali; 3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-55

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Art. 55 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo