Titolo IV
Art. 57
In vigore dal 16 feb 1963
Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli e le modalità per la loro consegna alla Regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-57