Titolo IV

Art. 57

In vigore dal 16 feb 1963
Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli e le modalità per la loro consegna alla Regione.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-57

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Art. 57 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo