Titolo IV
Art. 54
In vigore dal 24 feb 2026
Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, e degli enti di area vasta al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare essi annualmente una quota delle entrate della Regione.
Le tue annotazioni
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