Titolo IV

Art. 54

In vigore dal 24 feb 2026
Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, e degli enti di area vasta al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-54

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Art. 54 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo