Titolo IV

Art. 50

In vigore dal 16 feb 1963
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-50

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