Capo VII
Art. 47
In vigore dal 16 feb 1963
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della: istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.
La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.
Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-47