Capo VI

Art. 45

In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell', uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali. Il Presidente della Regione risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica. I provvedimenti emanati dalla Regione in base all' non sono definitivi.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-45

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