Titolo VII
Art. 62
In vigore dal 23 ago 2016
Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:
1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;
2) vigila sull'esercizio da parte della Regione e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;
3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.
Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-62