Titolo VIII
Art. 66
In vigore dal 23 ago 2016
Con le norme da emanarsi nei modi previsti dallo ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.
Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.
La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici.
COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 28 LUGLIO 2016, N. 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-66