Titolo VIII

Art. 67

In vigore dal 16 feb 1963
La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato. Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando. I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-67

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