Art. 3
Titolo I

Art. 3

3 / 70
In vigore dal 16 feb 1963
Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-3