Capo VI
Art. 26
Servizio di rifornimento idrico
In vigore dal 10 mag 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel libro primo, titolo III, capo II, sezione I, dopo l' è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia). - 1. Nei casi di cui all', secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia è svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall' della legge 19 maggio 1967, n. 378»;
b) all'articolo 111, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettività e, in ordine al servizio reso con le modalità di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all' dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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