Capo II
Art. 4
Estensione della zona contigua
In vigore dal 10 mag 2026
1. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
2. Se l'estensione della zona contigua può sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua è definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.
Storico versioni
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