Capo II

Art. 6

Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua

In vigore dal 10 mag 2026
1. L'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.
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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70#art-6

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