Capo III
Art. 11
Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea
In vigore dal 10 mag 2026
Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo
e di guida subacquea
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta in tutto il territorio nazionale:
a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;
e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attività, purchè sia provato il rapporto di collaborazione;
f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;
g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà in conformità alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalità inerenti al sistema di certificazione delle attività di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo.
5. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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