Art. 12

In vigore dal 10 mag 2026
Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo 1. L'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica di cui all' del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; b) partita IVA; c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche; d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento; e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè di personale addestrato al primo soccorso; f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività; g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte. 2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'. 3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro: a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione; b) l'orario d'inizio dell'immersione; c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione. 4. Al termine dell'immersione il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota inoltre: a) l'orario di fine dell'immersione; b) la profondità massima raggiunta; c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata. 5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali. 6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea è di sei subacquei per ogni istruttore o guida. 7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore. 8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell', comma 1, lettera b), nonchè di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale: a) le generalità del subacqueo; b) il tipo di brevetto posseduto; c) la data dell'immersione; d) la località dell'immersione; e) l'orario di inizio dell'immersione; f) l'orario di fine dell'immersione; g) il tipo di autorespiratore impiegato; h) la miscela respiratoria utilizzata; i) la profondità massima programmata; l) la profondità massima raggiunta; m) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo; n) le generalità dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione; o) la firma del soggetto di cui alla lettera n). 9. Ai natanti e alle unità di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unità e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonchè al personale di bordo si applicano le disposizioni del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 10 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022. Il personale incaricato della guida dell'unità impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione. 10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti. 11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di cui all', comma 4. Note all': - Si riporta il testo dell' del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante: «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40: « (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo. 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. 3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. 4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. 5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. 6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati. 7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli. 8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009. 9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l', comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l' del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente. 10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all', comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell' della legge 8 luglio 2003, n. 172» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005.
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