Capo III
Art. 12
Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo
In vigore dal 10 mag 2026
Esercizio dell'attività di centro di immersione
e di addestramento subacqueo
1. L'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica di cui all' del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
b) partita IVA;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso;
f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività;
g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'.
3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro:
a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione;
b) l'orario d'inizio dell'immersione;
c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione.
4. Al termine dell'immersione il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota inoltre:
a) l'orario di fine dell'immersione;
b) la profondità massima raggiunta;
c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata.
5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.
6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea è di sei subacquei per ogni istruttore o guida.
7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore.
8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell', comma 1, lettera b), nonché di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale:
a) le generalità del subacqueo;
b) il tipo di brevetto posseduto;
c) la data dell'immersione;
d) la località dell'immersione;
e) l'orario di inizio dell'immersione;
f) l'orario di fine dell'immersione;
g) il tipo di autorespiratore impiegato;
h) la miscela respiratoria utilizzata;
i) la profondità massima programmata;
l) la profondità massima raggiunta;
m) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo;
n) le generalità dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione;
o) la firma del soggetto di cui alla lettera n).
9. Ai natanti e alle unità di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unità e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonché al personale di bordo si applicano le disposizioni del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 10 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022. Il personale incaricato della guida dell'unità impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione.
10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti.
11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di cui all', comma 4.
Storico versioni
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