Capo III

Art. 9

Definizioni

In vigore dal 10 mag 2026
1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) «attività subacquea a scopo ricreativo»: l'attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea; b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta; c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attività subacquee di cui alla lettera e), insegna attività subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili; d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili; e) «organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorchè non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili; f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili; g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70#art-9

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