Art. 17
In vigore dal 10 mag 2026
Archivio telematico centrale delle unità da diporto
1. All', comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, dopo la lettera v) è inserita la seguente:
«v-bis) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica, ai sensi dell' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».
Note all':
- Si riporta il testo dell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, come modificato dalla presente legge:
« (Archivio telematico centrale delle unità da diporto «ATCN»). - 1. Per ogni unità da diporto sono trascritti o annotati nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN):
a) la data, il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico, il nome dell'unità se richiesto nonchè la stazza per le navi da diporto;
b) i dati relativi alla cancellazione;
c) i dati del proprietario;
d) i dati dell'armatore o gli atti relativi alle vicende costitutive, modificative ed estintive della società di armamento;
e) i dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto;
f) i dati relativi al costruttore dello scafo o all'eventuale mandatario autorizzato;
g) i dati relativi al costruttore del motore o all'eventuale mandatario autorizzato;
h) le caratteristiche tecniche dello scafo;
i) le caratteristiche tecniche dei motori;
l) la dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) la dichiarazione di potenza del motore di cui all', comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) le caratteristiche della propulsione velica;
o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti di bordo e la relativa licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;
p) la perdita e il rientro in possesso dell'unità;
q) i dati relativi alla licenza di navigazione, anche provvisoria;
r) i dati relativi al certificato di sicurezza di cui all', comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
s) i dati relativi al certificato di idoneità al noleggio di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
t) l'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all', commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
u) i dati relativi ai documenti di navigazione di cui all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini commerciali, con specificazione del tipo di utilizzazione ai sensi dell' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
v-bis) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attività agonistica, ai sensi dell' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
z) le informazioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione di cui all', comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, effettuati sulle unità da diporto dalle autorità di polizia;
aa) tutti gli atti soggetti a pubblicità ai sensi dell' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
(omissis)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-05-07;70#art-17