Capo V

Art. 21

Modifiche al codice della navigazione

In vigore dal 10 mag 2026
1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119: 1) al primo comma, le parole: «o comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo»; b) all'articolo 120, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119»; c) dopo l'articolo 122 è inserito il seguente: «Art. 122-bis (Modalità delle annotazioni). - Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica. Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario competente provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge. Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge»; d) dopo l'articolo 146 è inserito il seguente: «Art. 146-bis (Documenti per l'iscrizione). - Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti: a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione; b) il certificato di stazza. Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica; b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149; c) il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139; d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali. Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c). Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti. L'iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140»; e) dopo l'articolo 152 è inserito il seguente: «Art. 152-bis (Iscrizione provvisoria). - Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione: a) copia del titolo di proprietà; b) copia del passavanti provvisorio; c) copia del certificato di stazza; d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami; e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero; f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia. La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione»; f) all'articolo 156: 1) al comma 5, primo periodo, le parole: «bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell' del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale»; 2) al comma 6, dopo le parole: «previste dall' della legge 26 luglio 1984, n. 413» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; 3) al comma 8, dopo le parole: «qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato» sono inserite le seguenti: «non appartenente all'Unione europea»; 4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell' della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all' della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione è data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto»; g) all'articolo 169, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto»; h) dopo l'articolo 169 sono inseriti i seguenti: «Art. 169-bis (Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo). - Fermi restando gli standard definiti in ambito internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia: a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice; b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del presente codice; c) il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all' del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108; d) il registro degli infortuni, di cui all', comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; e) il giornale radiotelegrafico, di cui all'articolo 175 del presente codice; f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del presente codice; g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001; h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78), di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662; i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del 10 ottobre 2008; l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004; m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.207 del 15 luglio 2011; n) i registri relativi all'uso di scrubber previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.340 del 26 novembre 2021; o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell'IMO con carattere cogente. Art. 169-ter (Requisiti e specifiche). - Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuna delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis del presente codice e della formazione, dell'aggiornamento, della trasmissione, della copia, della duplicazione, della riproduzione, dell'estrazione e della validazione temporale degli stessi, nonché dei software e degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorità competenti, sono approvati con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Art. 169-quater (Norme fiscali). - Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo, di cui all'articolo 169-bis, in formato digitale, si provvede secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014. Art. 169-quinquies (Strumenti di pagamento). - Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall' del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; i) all'articolo 174, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico»; l) all'articolo 175, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese»; m) all'articolo 177 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo può essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana. Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi. Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave»; n) all'articolo 179, ai commi terzo, quarto e quinto, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante» e, al sesto comma, dopo le parole: «Il comandante di una nave diretta in un porto estero,» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante»; o) all'articolo 569, secondo comma: 1) alla lettera d), dopo le parole: «l'importo» sono inserite le seguenti: «e la valuta»; 2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo»; p) nella parte prima, libro terzo, titolo VI, capo II, dopo l'articolo 577 è aggiunto il seguente: «Art. 577-bis (Consolidamento dell'ipoteca). - In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia». 2. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale operante nella navigazione interna con quelli del personale operante nella navigazione marittima, all', primo comma, numero 1), della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per quanto riguarda la vista, tale requisito è esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114».
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