Capo V

Art. 23

Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo

In vigore dal 10 mag 2026
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 107: 1) al comma 1, le parole: «conforme al modello riportato nell'allegato 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy»; 2) al comma 2, le parole: «all'allegato n. 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; b) all'articolo 176: 1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992»; 2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104». 2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri»; b) all': 1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy»; 2) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'. Per le sospensioni o le revoche di cui all' è competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione»; c) all', comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»; d) all', dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo»; e) all': 1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»; 2) al comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»; 3) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza»; f) all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi di cui all', comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
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