Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 10 mag 2026
Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo 1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 107: 1) al comma 1, le parole: «conforme al modello riportato nell'allegato 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy»; 2) al comma 2, le parole: «all'allegato n. 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; b) all'articolo 176: 1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992»; 2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104». 2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri»; b) all': 1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy»; 2) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'. Per le sospensioni o le revoche di cui all' è competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione»; c) all', comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»; d) all', dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo»; e) all': 1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»; 2) al comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»; 3) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza»; f) all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi di cui all', comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze». Note all': - Si riporta il testo degli articoli 107, commi 1 e 2, e 176 del decreto legislativo 1° gennaio 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, come modificati dalla presente legge: «Art. 107 (Autorizzazione generale). - 1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. 2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche; 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione; 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. (omissis).». «Art. 176 (Collaudi e ispezioni). - 1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi; c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità. 2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi: a) attivazione della stazione radioelettrica; b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori; c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso; d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa. 3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992. 4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3. 5. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali. 6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto. 7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.». - Si riporta il testo degli del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante: «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011, come modificati dalla presente legge: « (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali; b) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; c) ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali; d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonchè della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate: 1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato; 2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968; 3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983; e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti da esso controllati e collegati, che svolgono compiti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto; f) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009; g) autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega ad un organismo riconosciuto il rilascio dei certificati statutari delle navi, nonchè ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli; h) affidamento: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati; i) certificato statutario: il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali; l) norme e procedure: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi; m) certificato di classe: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e procedure fissate e rese pubbliche dall'organismo stesso; n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri; o) autorità marittime locali: gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite dall' del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; p) certificato di sicurezza radio per navi da carico: il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).». « (Affidamento). - 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi. 2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri. Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'. Per le sospensioni o le revoche di cui all' è competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione. 3. I certificati statutari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari. 4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statutari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.». « (Modalità e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento). - 1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell' ovvero affidato ai sensi dell', deve: a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all', lettera l), nonchè le istruzioni e i modelli di rapporto; b) avere una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano. 2. L'organismo riconosciuto che intende chiedere l'autorizzazione di cui all' o l'affidamento di cui all', presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da: a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attività per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento; b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.». « (Informazioni). - 1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche ai sensi dell', l'organismo riconosciuto che sia stato autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli accordi di cui all', informa l'Amministrazione del lavoro svolto per suo conto ed in particolare: a) trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione; a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo; b) trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe; c) informa su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; d) fornisce un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo; e) garantisce l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati; f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla Commissione europea; g) comunica elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite scadute ma non effettuate, mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; h) invia gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui all', comma 2, lettera a); i) fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze dell'organismo; l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai fini della valutazione del lavoro svolto per conto dell'Amministrazione. 2. L'Amministrazione può richiedere le informazioni di cui al comma 1 anche in formato elettronico.». « (Sospensione e revoca dell'autorizzazione o dell'affidamento). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa più essere affidato o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 2. La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1 perchè ritiene che l'organismo autorizzato o affidato non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione o l'affidamento. 4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione ovvero l'affidamento in caso di revoca del riconoscimento di cui all' del regolamento (CE) n. 391/2009. 5. L'Amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.». « (Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonchè quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento delle tariffe medesime. Per i casi di cui all', comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
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