Art. 27

In vigore dal 10 mag 2026
Autorizzazione paesaggistica in ambito portuale 1. All'articolo 143, comma 4, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «gravemente compromesse o degradate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all' della legge 28 gennaio 1994, n. 84,». Note all': - Si riporta il testo dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato dalla presente legge: «Art. 143 (Piano paesaggistico). - Omissis. 4. Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all' della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 Omissis.».
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