Capo VI
Art. 29
Attività di ricerca e supporto tecnico scientifico degli enti pubblici di ricerca
In vigore dal 10 mag 2026
Attività di ricerca e supporto tecnico scientifico
degli enti pubblici di ricerca
1. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.
2. Gli enti pubblici di ricerca nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio che svolgono, tra i compiti prioritari e le funzioni statutarie, attività di ricerca, o hanno specifiche competenze nelle materie di cui alla presente legge, possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dalla presente legge. Gli enti di cui al primo periodo possono fornire, sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mediante le proprie infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
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