Art. 28
In vigore dal 10 mag 2026
Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione
di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse
1. All', comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e del turismo,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro dell'università e della ricerca,»;
b) dopo le parole: «sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidate al Ministro dell'università e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale».
Note all':
- Si riporta il testo dell', comma 6, decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante: «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli della legge 9 luglio 2015, n. 114», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017, così come modificato dalla presente legge:
« (Disposizioni attuative). - Omissis.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali, tenendo conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell'università e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale.
Omissis.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2026-05-07;70#art-28