Capo VI
Art. 28
28 / 37Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse
In vigore dal 10 mag 2026
Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione
di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse
1. All', comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e del turismo,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro dell'università e della ricerca,»;
b) dopo le parole: «sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidate al Ministro dell'università e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2026-05-07;70#art-28