Art. 32

In vigore dal 10 mag 2026
Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in materia di pesca 1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 254-bis, secondo comma, numero 2, la lettera a) è abrogata; b) all'articolo 257, secondo comma, il numero 2 è sostituito dal seguente: «2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa». Note all': - Si riporta il testo degli articoli 254-bis e 257 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, come modificato dalla presente legge: «Art. 254-bis (Padrone marittimo di seconda classe per la pesca). - Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di età; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile; 5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca può: 1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca; 2) assumere il comando di navi adibite alla pesca: a) (abrogata); b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale; c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate altre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unità navale.». «Art. 257 (Marinaio autorizzato alla pesca). - Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di età; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 1 su navi adibite alla pesca; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato alla pesca può: 1) imbarcare: a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'india, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, purchè abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in qualità di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti; b) come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 3000 tonnellate adibite alla pesca entro i limiti di cui alla precedente lettera a), purchè abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti e almeno 2 anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea; 2) assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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