Capo VI

Art. 32

Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in materia di pesca

In vigore dal 10 mag 2026
1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 254-bis, secondo comma, numero 2, la lettera a) è abrogata; b) all'articolo 257, secondo comma, il numero 2 è sostituito dal seguente: «2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa».
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