Capo III

Art. 15

Sanzioni

In vigore dal 10 mag 2026
1. L'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000. 2. L'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000. 3. La violazione degli obblighi di cui all', commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000. 4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 è disposta la sospensione dell'attività fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria. 5. La violazione della disposizione di cui all', comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500. 6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. 7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni degli , l'autorità competente è individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo. 8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una più grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.
Storico versioni

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