Art. 15

In vigore dal 10 mag 2026
Sanzioni 1. L'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000. 2. L'esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000. 3. La violazione degli obblighi di cui all', commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000. 4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 è disposta la sospensione dell'attività fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria. 5. La violazione della disposizione di cui all', comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500. 6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. 7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni degli , l'autorità competente è individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo. 8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una più grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale. Note all': - Si riporta il testo degli della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981: « (Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammnistrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.». « (Obbligo del rapporto). - "Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell', deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall' deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall', al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».
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