Capo II

Art. 3

Istituzione della zona contigua

In vigore dal 10 mag 2026
1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione della zona contigua. 2. All'istituzione della zona contigua si provvede, nel rispetto di quanto previsto dall' della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
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