AccordoTitolo TITOLO_IV

Art. 42

Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento

In vigore dal 28 ott 2025
Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza rispettivamente in italiano ed in macedone.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-42

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Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento (Art. 42 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo