AccordoTitolo TITOLO_IV

Art. 41

Domande, dichiarazioni e ricorsi

In vigore dal 28 ott 2025
Domande, dichiarazioni e ricorsi Le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi che vengono presentati in applicazione del presente Accordo, ad una Autorità, Istituzione o ad un Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente. Una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente. I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso l'Autorità od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-41

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