Accordo›Titolo TITOLO_IV
Art. 38
Assistenza diplomatica e consolare
In vigore dal 28 ott 2025
Assistenza diplomatica e consolare
Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto cittadini del proprio Stato e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-38