AccordoTitolo TITOLO_IV

Art. 37

Collaborazione amministrativa

In vigore dal 28 ott 2025
Collaborazione amministrativa Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo e, come se si riferissero alle rispettive legislazioni. Tale assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato contraente, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente ed a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all', saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.
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