AccordoTitolo TITOLO_IV

Art. 40

Organismi di collegamento

In vigore dal 28 ott 2025
Organismi di collegamento Per facilitare l'applicazione del presente Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-40

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Organismi di collegamento (Art. 40 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo