Art. 40 · Organismi di collegamento
AccordoTitolo TITOLO_IV

Art. 40

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Organismi di collegamento

In vigore dal 28 ott 2025
Organismi di collegamento Per facilitare l'applicazione del presente Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-40