Accordo›Titolo TITOLO_IV
Art. 44
Recuperi
In vigore dal 28 ott 2025
Recuperi
Qualora l'Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione o rendita per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-44