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Art. 46

Disposizioni transitorie per le pensioni ai superstiti

In vigore dal 28 ott 2025
Disposizioni transitorie per le pensioni ai superstiti In deroga a quanto disposto dall', per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, si tiene conto, per la totalizzazione, del requisito minimo contributivo previsto dalla suddetta Convenzione.
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