AccordoTitolo TITOLO_V

Art. 48

Entrata in vigore

In vigore dal 28 ott 2025
Entrata in vigore Il presente Accordo sarà ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data cesserà di essere in vigore, in tutte le sue parti, nei rapporti tra Italia e Macedonia, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza. Il presente Accordo potrà essere denunciato da uno Stato contraente e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica. In caso di denuncia del presente Accordo: 1) i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo; 2) tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo; 3) i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti. Fatto il 25 luglio 2014 a Skopje, in duplice originale, in lingua italiana e in lingua macedone, i due testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-48

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