Accordo›Titolo TITOLO_V
Art. 48
48 / 48Entrata in vigore
In vigore dal 28 ott 2025
Entrata in vigore
Il presente Accordo sarà ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data cesserà di essere in vigore, in tutte le sue parti, nei rapporti tra Italia e Macedonia, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza. Il presente Accordo potrà essere denunciato da uno Stato contraente e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
In caso di denuncia del presente Accordo:
1) i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo;
2) tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo;
3) i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti.
Fatto il 25 luglio 2014 a Skopje, in duplice originale, in lingua italiana e in lingua macedone, i due testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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